Onorevoli Colleghi! - È noto che la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti bancari, con la sola comunicazione in Gazzetta Ufficiale, costituisce un grave danno alla concorrenza e agli interessi dei clienti del sistema bancario.
Recentemente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Governatore della Banca d'Italia, sottolineando come l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sia in palese contrasto con quanto indicato dall'articolo 33, comma 4, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato come lo ius variandi previsto dall'articolo 118 del testo unico sia una anomalia tutta italiana, che non vede l'eguale negli altri Paesi europei, e ne ha stigmatizzato i perniciosi effetti anticompetitivi, auspicandone la rapida modifica.