Onorevoli Colleghi! - È noto che la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti bancari, con la sola comunicazione in Gazzetta Ufficiale, costituisce un grave danno alla concorrenza e agli interessi dei clienti del sistema bancario.
      Recentemente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Governatore della Banca d'Italia, sottolineando come l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sia in palese contrasto con quanto indicato dall'articolo 33, comma 4, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato come lo ius variandi previsto dall'articolo 118 del testo unico sia una anomalia tutta italiana, che non vede l'eguale negli altri Paesi europei, e ne ha stigmatizzato i perniciosi effetti anticompetitivi, auspicandone la rapida modifica.

 

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      La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) e composta di un solo articolo, che modifica il citato articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, accoglie in pieno i suggerimenti dell'Antitrust, prevedendo che le modifiche ai contratti bancari di durata possano essere compiute solo per giustificato motivo e che le stesse, se sfavorevoli, debbano essere comunicate direttamente al cliente, che avrà trenta giorni, e non quindici come previsto dal testo vigente, per recedere dal contratto senza applicazione di alcuna penale e alle condizioni precedenti.
 

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